Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche
Ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n.249 e successive modificazioni ed integrazioni, per le sole controversie espressamente indicate dalla AGCOM ed eventualmente insorta tra il Cliente e la Società SpeedNetWeb, attinenti l’erogazione del servizio, gli stessi si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione davanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel caso in cui ciò sia richiesto dalla normativa vigente e rispettando i criteri e le procedure per la soluzione non giurisdizionale delle controversie eventualmente stabiliti dall’Autorità.
Qualora il Cliente fosse un consumatore, come definito dalla art 1469-bis CE, per le istanze presentate successivamente al 22 Luglio 2018, si applicherà il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”.
Ai sensi della Delibera 203/18/CONS, come modificata dalla Delibera 296/18/CONS, si informano gli utenti che a partire dal 23 Luglio 2018 la presentazione delle istanze di risoluzione delle controversie dovrà avvenire effettuando l’accesso alla piattaforma ConciliaWeb, all’indirizzo https://conciliaweb.agcom.it.
Qualora il Cliente fosse soggetto diverso dal consumatore, come definito dall’art. 1469-bis C.C., per ogni e qualsiasi controversia eventualmente insorta circa la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione del Contratto le parti convengono reciprocamente che la competenza esclusiva sia a seconda del valore del giudizio del foro di Benevento, con esclusione di ogni atro Foro concorrente.